Nell’ambito delle numerose iniziative per facilitare l’accesso alle prestazioni farmaceutiche, nel tempo sono state emanate diverse note relative alla dematerializzazione delle prescrizioni. Tuttavia, sono pervenute molteplici segnalazioni di criticità in merito a modalità “alternative” utilizzate in maniera impropria per dematerializzare le prescrizioni.
Appare, dunque, opportuno ricordare che, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:
- trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
- comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
Giova, altresì, rammentare che le ricette dematerializzate possono essere emesse anche per le prescrizioni con oneri a carico dell’utente (c.d. fascia C). A tal proposito, si allega la circolare del Minlstero della Salute del 3 marzo 2022, con la quale fornisce le indicazioni per garantire le corrette funzionalità del sistema, nonché copia della comunicazione trasmessa da questo Assessorato in merito all’avvio della prescrizione dematerializzata delle ricette farmaceutiche non a carico del SSN.
Pertanto, si raccomanda ai medici prescrittori di attenersi alle modalità di rilascio delle prescrizioni in atto previste, astenendosi dall’invio di foto o consegna di fotocopie di prescrizioni cartacee.
Infatti, la fotografia di una ricetta redatta a mano non ha alcuna validità ai fini dell’erogazione della prestazione farmaceutica e, anche in caso di ricette ripetibili, non consente l’apposizione del timbro della farmacia — corredato dalla data di erogazione — per il controllo del numero di prelievi effettuato.
Si chiede di assicurare la diffusione dei contenuti della presente a tutti gli operatori sanitari.